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Rileggendo P. Med. inv. 41 : legislazione giustinianea e prassi in tema di dote e donazione nuziale

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Academic year: 2021

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The Journal of Juristic Papyrology, Vol. XX, 1990

R I L E G G E N D O P. M E D . INV. 41: L E G I S L A Z I O N E G I U S T 1 N I A N E A Ε PRASSI IN T E M A D I D O T E Ε D O N A Z I O N E N U Z I A L E

Tra i papiri documentari, appartenenti alla collezione milanese dell'Università Cattolica e pubblicati su Aegyptus alcuni anni or sono, è inserito sotto il titolo « Divisione patrimoniale » un f r a m m e n t o di documento, di provenienza sconosciuta, attribuito genericamente al VI secolo d.C. 1 Nella breve introduzione, che précédé la trascrizione del těsto, l'editore précisa l'oggetto del documento, rilevando che esso « concerne l'assegnazione di somme di denaro, parte delle quali risalgono ad una donatio propter nuptias », e, per quanto riguarda la datazione, ne délimita mag-giormente l'attribuzione cronologica, affermando che la scrittura « è di foggia assai più vicina alle mani delia seconda meta del V secolo piuttosto che a quelle del VI secolo avanzato ».

Le note di commento ai righi sono poi limitate ad alcuni rilievi di carattere linguistico, quali la presunta rarità del termine astratto ίσότης, che appare nel f r a m -mento al r. 5, e la presunta corretta dizione dell'espressione ή διά τούς γάμους δωρεά, ripetuta nel testo ai rr. 8 e 10, « al luogo di ή προ γάμου δωρεά », come risulterebbe invece in altri papiri del VI secolo d.C.

Al momento della pubblicazione sulla rivista papirologica milanese il docu-mento in questione mi ha subito incuriosito, ma è stata la casuale rilettura nella recente riedizione, apparsa in SB XVI 12230, che ha sollecitato nuovamente il mio interesse, suggerendomi un esame più approfondito.

Si tratta di un f r a m m e n t o di papiro, di b u o n a qualité, che pur essendo di sol tredici righi si presenta « con misure tutt'altro che irrilevanti » 2, scritto in una grafia « a lettere grandi », disposta perpendicolarmente alle fibre e transversa charta.

Già queste caratteristiche materiali, che si aggiungono ai dati paleografici, suggeriscono l'attribuzione all'età tardo-bizantina e più specificamente al VI secolo, nel quale a p p u n t o sono massivamente utilizzati per la documentazione il f o r m a t o grande, il rotolo 'vertically placed' e la scrittura tracciata in senso trasversale alle fibre 3.

1 Cfr. S. D a r i s, Aegyptus 29 (1979), pp. 85-87.

2 Le dimensioni del frammento sono diem 1.28χ 19,5 per soli 13 righi di scrittura, che rap-presentano verosimilmente una piccola porzione del documento originario, la cui estensione doveva essere assai più ampia.

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110 L. M f G L I A R D f Z I N G A L E

Ma, a parte le peculiarità formali sopra descritte, è il contenuto del documenta che permette di collocare il papiro in questo periodo, precisandone la datazione e al contempo inducendo ad una ben diversa definizione del testo stesso.

Il f r a m m e n t o inizia con la menzione di certe somme, di cui non è conservato l'ammontare, computate λόγω προικός, cioè a titolo di dote, cosi come è stato concor-dato tra le parti fin dali'inizio (rr. 1-2). Segue poi una clausola nella quale si specifica che questo è stato fatto tic άναπλήρωσιν delie 50 libbre d ' o r o e delie 500 libbre d'argento, promesse in dote dalla donna (rr. 2-4). A questo punto il documento passa a descrivere gli obblighi dell'uomo, rilevando che, ai fini di rispettare da parte di entrambi i coniugi l'eguaglianza negli apporti patrimonial), anche all'illu-strissimo Menas è parso o p p o r t u n o aggiungere aile libbre d ' o r o e d'argento, che già costituivano la propria donazione nuziale, altre libbre d ' o r o e d'argento, per un totale a p n u n t o di 50 libbre d ' o r o e 500 d'argento (rr. 5-1 !). Il testo précisa ancora negli ultimi righi, che si sono conservati peraltro in modo lacunoso e risultano anche di difficile lettura, la provenienza di queste ultime somme o forse di parte di esse, derivanti — sembra — da un'eredità (rr. 12-14) 4.

Appare subito chiaro che ci troviamo di fronte non ad una « divisione patrimo-niale », ma ad un instrumentom relativo all'integrazione di una dote e al corrispettivo a u m e n t o di una donazione nuziale, del quale sono conservate solo parzialmente le clausole concernent! l'integrazione délia προίξ, mentre è compléta la parte riguar-dante l'aumento délia δια τ ом γάμον δωρεά.

D a questa nuova lettura, che comporta innanzitutto una generale ridefinizione del documento stesso, scaturisce poi una serie di osservazioni più minute.

La prima attiene all'espressione greca, che nel papiro milanese indica la donazione nuziale, cioè ή διά τούς γάμους δωρεά (rr. 8 e 10). Sappiamo al riguardo che proprio con Giustiniano la donazione nuziale, ammessa f i n o ad allora soltanto prima del matrimonio, è resa possibile anche durante il matrimonio e siffatto cam-biamento si evidenzia nel nome stesso della donazione, che muta radicalmente. Nella costituzione conservata in C.5.3.20 pr. e attribuita agli anni 531-533 d.C., l'imperatore sancisce infatti che « ... nomine prius emendato i ta rem corrigi et non ante nuptias donationem earn vocari, sed propter nuptias donationem ». Analogamente in Inst. 2.6.7.3, ricordando un precedente provvedimento di Giustino suH'ammissi-bilità dell'aumento della dote e dei donativi maschili, constante matrimonio,

Giu-casuale e poco convince la spiegazione suggerita daireditore, secondo cui essa è dovuta alla « buona qualità < del papiro > , tanto che lo scriba non ha provato impaccio alcuno a disporre il suo testo perpendicolarmente alle fibre ».

Sulla transversa charta si veda E. G. T u r n e r , The Terms Recto and Verso. The Anatomy

of the Papyrus Roll, in Actes du XV Congrès Internationa! de Papyrologie, I, Bruxelles 1978, pp. 26 ss.

4 Al r. 13 si legge ά~ο της βουλήσεως e questo termine è adoperato nella documentazione, insieme con βούλημα, per indicare anche le ultime volontà e conseguentemente il testamento stesso. Conforta questa interpretazione il riferimento, nel papiro in questione, della βούλησις ad un X di gloriosa memoria.

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RILEGGENDO P.MED. INV. 41 111

stiniano sottolinea che questi ultimi « ...et non ante nuptias sed propter nuptias Yocentiir ». Ora, la ripetuta menzione nel papiro milanese di una διά τους γάμους δωρεά, cioè di u n a d o n a z i o n e f a t t a d u r a n t e il m a t r i m o n i o , e n o n di una προ γάμου δωρεά, cioè di u n a d o n a z i o n e antenuziale, suggerisce di collocare il f r a m m e n t o p r o p r i o in età giustinianea e, più specificamente, in anni posteriori a l m e n o al 531-533 d.C.

M a un altro elemento permette, a mio parere, ulteriori precisazioni : il d o c u m e n t o in questione riguarda infatti, nella p a r t e che si è conservata, non t a n t o la costitu-zione di dote e di d o n a z i o n e nuziale, q u a n t o la loro successiva parificacostitu-zione nell'am-montare, ώστε δέ κ α τ ά π ά ν τ α φυλαχθήναι ισότητα εκατέρω μέρει (rr. 4-5). Ed è a n c o r a una volta un p r o v v e d i m e n t o giustinianeo, la N o v . 97 del 539 d.C., che in termini inequivocabili statuisce d a un lato Γίσότης tra d o t e e d o n a z i o n e e dall'altro a m m e t t e la possibilità di a u m e n t a r l e e n t r a m b e , purché ne sia m a n t e n u t a l'equi-valenza, 'ίνα τήν ισότητα φυλάξωμεν (Nov. 97.2)5.

Se f i n o a questo p u n t o l'attenzione si è f e r m a t a s o p r a t t u t t o sul c o n t e n u t o so-stanziale del d o c u m e n t o , che trova u n preciso riscontro nella n o r m a t i v a di Giusti-niano in materia di προ^ίξ e di δια τον γάμον δωρεά, è o p p o r t u n o leggere ora ił papiro d a u n ' o t t i c a più ravvicinata, che abbia come p u n t o focale la situazione con-creta, che il d o c u m e n t o descrive, e cioè il valore delle s o m m e ivi menzionate 6 e i protagonisti dell'atto stesso, d a u n a p a r t e la d o n n a , il cui n o m e resta ignoto, ma a p p a r -tenente certamente ad un ceto sociale che le permette e !e i m p o n e una dote estre-m a estre-m e n t e rilevante, e dall'altra 1'ένδοξότατος Μηνάς, che il titolo subito identifica come m e m b r o dell'alta burocrazia imperiale 7.

5 E' interessante notáre che il termine ΐσότης, présente anche nella rubrica stessa deila Novella oltre che in più punti di essa, mentre risulta piuttosto raro nella lingua dei papiri, sia utilizzato nel documento milanese per indicare proprio l'eguaglianza di valore tra dote e donazione nuziale, cosl come recita la costituzione giustinianea.

Anche l'uso del verbo φυλάσσω, adoperato nel papiro in una costruzione pressoché analoga al testo novellare — cfr. anche Ι'ίσότητος φυλαχθείη λόγος di Nov. 97.1 — m i sembra un elemento degno di attenzione e forsę non del tutto fortuito.

6 La προίξ e la δια τον γάμον δωρεά ammontano rispettivamente ad un totale di 50 libbre d'oro e 500 d'argento: calcolando che 1 libbra d'oro equivale a 72 solidi aurei e 1 libbra d'argento a 5 solidi aurei, si raggiunge per dote e donazione un valore veramente molto elevato.

Da notáre che proprio sulle libbre auree, circolanti in Egitto e di titolo inferiore a quelle di Costantinopoli, interviene specificamente Giustiniano con l'Ed. XI del 559 d.C., attraverso il quale viene ordinato che sulle monete, pesate e stampigliate, sia scritto il peso reale e non il valore nominale. 7 Su ενδοξότατος in età giustinianea si veda almeno P. K o c h , Die byzantinischen

Beamtentitel von 400-700, Jena 1903, pp. 34-45; O. H o r n i c k é I, Ehren- und Rangprädikate in den Papyrusurkunden, Giessen 1930, p. 8 ss. Sul termine astratto ένδοξότης, riferito sempře

a Menas (г. 12), cfr. Η. Z i I l i a c u s , Untersuchungen zu den abstrakten Anredeformen und

Höflichkeitstiteln im Griechischen, Helsingfors 1949, p. 88.

Per quanto riguarda la frequenza del nome Menas nella documentazione papirologica, ci sono numerose interessanti testimonianze, quali un ένδοξότατος Μηνάς, che compare in SB I 4820,9 attribuito genericamente all'età bizantina e di provenienza arsinoitica: un Μηνάς της ενδόξου

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112 L. M i G L I A R D I ZINGALE

Ε ancora una volta la lettura conduce a Giustiniano e alia sua legislazione. Sia l'appartenenza di Menas alla classe degli illustres. per i quali la Nov. 74.4 del 537 d.C. 8 impone necessariamente — insieme a patrizi e senatori — la costituzione della donazione nuziale in rispondenza alla dote e la redazione scritta degli instru-menta dotalia per la validité stessa del matrimonio, sia l ' a m m o n t a r e delle somme in questione, di tanto superiore ai 500 solidi d ' o r o oltre i quali la Nov. 127.2 del 548

d . C . r e n d e a d d i r i t t u r a o b b l i g a t o r i a ïinsinuatio ddV instrument um di d o n a z i o n e ,

sono dati inequivocabili e non certo casuali, come prova a p p u n t o 1'esistenza stessa del documento, giunto f i n o a noi anche se incompleto.

M a è proprio la frammentarietà del papiro che spinge a non andare oltre le brevi riflessioni qui esposte, cui forse si p u ô aggiungere un'altra considerazione soltanto : il testo conservato nel papiro milanese appartiene certamente ad un instru-mentum, r e d a t t o d a chi ben c o n o s c e v a la n o r m a t i v a g i u s t i n i a n e a in t e m a di προίξ e di Sià τον γάμον δωρεά 9 e anche adoperava senza difficoltà lo stile della can-celleria constantinopolitana, che in più punti del documento emerge con evidenza anche nell'uso terminologico e nella stessa costruzione sintattica.

[ G e n o v a ] Li via Migliardi Ζ in g aie

μνήμης, ricordato in SB 1 4659,5 di età araba e di provenienza ancora arsinoitica; о un ενδοξότατος κύριος Μηνάς ... συγκρίτης της'Ηρακλέους πόλεως, documentato in BGU I 314,8 del VII secolo. Si possono anche aggiungere alcuni funzionari imperiali di tal nome, elencati in J. R. M a r t i n -d a l e , The Prosopography of the Later Roman Empire, II, Cambri-dge 1980, pp. 754-756, tra i quali il più famoso è certamente il Menas, destinatario di numerose costituzioni giustinianee.

8 Sul cap. 4 della Nov. 74, che qui specificamente interessa, si veda almeno С. С a s t e 11 o,

Lo strumento dotale come prova del matrimonio, in SDHI 4 (1938), p. 216 ss. ; E. V о 11 e r r a,

v. Matrimonio (dir. rom.), in Encyclopedia del diritto, 25'(1975), p. 801.

9 Per un approccio iniziale sui due istituti si rinvia utilmente a Μ. К a s e r, Das Römische

Privatrecht, II2 2, München 1975, pp. 185-193 per la dote e pp. 193-201 per la donazione nuziale, con amplissima bibliografia specifica.

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