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Prolusione di sua eccellenza mons. Boleslao Filipiak decano della S. R. Rota all'inaugurazione dell'anno accademico dello studio rotale

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Boleslao Filipiak

Prolusione di sua eccellenza mons.

Boleslao Filipiak decano della S. R.

Rota all’inaugurazione dell’anno

accademico dello studio rotale

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 18/3-4, 81-85

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18 (1975) N r Z— i

MONS. BOLESLAO FILIPIA K

PROLUSIONE DI SUA ECCELLENZA MONS. BOLESLAO FILIPIAK DECANO DELLA S. R. ROTA ALL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO

ACCADEMICO DELLO STUDIO ROTALE

R everendi Sacerdoti, Signore, Signori!

1) U n altro responso in te rp re ta tiv e del M. P. Causas M atrimoniales

è venuto recentem ente a chiarire u n punto im portantissim o della

nuova procedura

In v erità non ce ne sarebbe stato bisogno, se fin da principio il docum ent» papale fosse stato letto e applicato in chiave tecnicogiuri- dica e n o n su lla base di vacui e non ben defin iti in ten ti pastorali.

Purtroppo, la com odità di on m otivare è m olto suggestiva, perché allevia il lavoro, lo sottrae alle osservaziond critiche, soddisfa la n a­ tu ra le tendenza a l comando insindacabile (stet pro ratione voluntas), e risolve con rap id ité le vertenze giudiziarle.

Ma la m edaglia ha p u re il suo rovescio: perché la lib erté di non m otivare finisce oon l ’essere la regola laddove dovrebbe rim anere eccezione: perché u n a volta esonerati dalVesprimere i m otivi si è o si puô essere te n ta ti di nepp ure concepirli interiorm ente (prin­ cipio del m inim o mezzo): perché so ttra rre al sindacato un provve- dim ento giurisdizionale sa di superbia vitae e com unque ripugna si alla n a tu ra d e ll’au to rità 'Cristiana (servizio) ehe alla

corrisponden-1 Patres Pontificdae Commissionis Decretis Concilii V aticani II inter- pretandis, proposito in plenario coetu quod sequitur dubio respondendum esse censuerunt ut infra:

D. — U trum in decreto de quo in M.P. Causas Matrimoniales, VIII & 3 et IX & 1, sim pliciter declarare sufficiat collegium decisionem prim i gradus ratam habere, vel ad ordinarium examen secundi gradus causam adm ittere; an vero req u iratu r ut, ad in star sententiae, rationes in iure et in facto contineat decretum.

R. — Negative ad prim um , A ffirm ative ad secundum, seu, attentis prin-cipiis generalibus processus canonici (cf. cc. 1840 & 3, 1874 & 4, 1875 C.I.C.) quibus per L itteras Apostolioas Causas Matrimoniales, Motu P ro ­ prio datas, die 28 M artii 1971, non derogatur neenon momento decisionis secundae instantiae, a qua dari potest recursus ad Superius Tribunal, rationes sive in iure sive in facto esse in eiusdem decreto saltem brevi seu sum m ario modo indicandas, sive agitur de ra ta habenda seu confirmanda sententia affirm ativa praecedentis gradus, sive de adm ittenda causa ad ordinarium ulterioris gradus exam en”.

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82, Mons. B. Filipiak [2]

te ubbidienza (razionalità): perché, poi, la ra p id ità non ri rado si risolve in m ediocrità e precipitazione.

E’ p e r questo che il response in esame iriscuote il convinto plauso di q u anti hanno alm eno il risp etto della logica e non sono affetti da iconoclastia giuridica!

2) Dunque la m otivazione è un principio generale del processo canonico al quale il M. P. non h a m inim am ente derogate: ecco, a nos­ tro parère, il fulcro del response, che ricorda tanto da vicino il p ri­ mo comma d e ll’A rt. Ill della C ostituzione d ella Republica Italiana: „T utti i provvedim enti giurisdizionali devono essere m otivati” .

Ma principi general! del d iritto e, piü in particolare, norm e giuridi- che, sono inconcepibili senza corrispettive sanzioni.

Quale dunque — ci dom andiam o — la sanzione prevista p er i de- c reti non m otivati?

Sul pu n to p er noi non c’è dubbio che i decreti p rivi di m otivazio­ ne sono n u lli e t ciô p er le seguenti ragioni:

a) P erché decreti decisori e sentenze, specie interlocutorie, non sono provvedim enti sostanzialm ente diversd, sicchè la n u llité sana- bile prev ista p e r le sentenze 2, vale anche p e r i decreti;

b) P erché tale non-distinzione è specificam ente prevista dal can. 1880, 6° agli effetti d ell’appello e t è im plicitam ente sup posta rig uar- do alia querela azione eccezione di nullité, e a tu tti i casi di n u llité com presa la m ancanza di motivazione: in fatti non si puo appellare da una decisione nulla, sen ten za o deoreto che sia (can. 1880, 3°);

c) Perché, p u r non ripugnando, su l piano del d iritto n atu ra le e positivo, un provvedim ento giurisdizionale senza motivazione, sta il fatto che il d iritto canonico si è uniform ato ai d iritti civili m oder- ni p e r i quali la m ancanza di m otivazione genera la nu llità d e ll’atto.

3) Ma, oltre queste ragioni di fondo, ci sem bra che lo stesso res­ ponse prevede la sanzione di nullità, prop rio perché, facendo rife- rim ento ai canoni 1874 § 4 e 1875, viene ad assim ilare i decreti in questione a sentenze definitive o interlocutorie.

Sem pre lo stesso response ha cura di av v e rtire che la motivazio­ ne è uno dei principi generali del d iritto processuale cui non si è miinimamente derogato. O ra principio generale o fondam entale o essenziale è la stessa cosa e n ien te puô sussistere (nullità) senza la propria essemza o fondam ento.

4) Supponiam o, perô, che le p red ette argom entazioni siano del tu tto inconcludenti e che il decreto di ratifica e di rinvio siano per fe ttam en te validi seppure non m otivati. Si dovrà alm eno am m ettere che il difetto di m otivazione costituisca tale une enorm ità che ,,le- gis p raescriptum evid enter neglectum fu e rit”. Di qui p er il decreto di ratiffica scatterebbe il m eccanism o del nuovo esam e in terza

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stanza senza bisogno di ad d u rre u lterio ri prove, e i giudici, non po- tendo assolutam ente conferm are nè ca rreg g ere quel decreto, si ve- d rebbero costretti a procedere col rito ordinario.

Ma p er il decreto di rinvio cosa scatterebbe? Non la nullità, in ipotesi; non l’appello perché n on h a forza di provvedim ento defini- tivo; non la restituzione in integro che suppone una res iudicata. A vrem m o du nq ue u na palese e irrim ediabïle violazione di legge, qualora non si accetti la sanzione di n u llità p er difetto di m otiva- zione: in a ltri term ini, una assurdità.

D’altrond e il decreto di ratifica e il decreto di rin vio sono posti d a l responso sullo stesso piano p e r quanto attien e il difetto di mo- tivazione. Non si potrà quindi asserire che per il prim o provochi il riesam e e p er il secondo la n u llità. Non potendo provocare p e r am - bedue il riesam e, è giocoforza am m ettere che p e r am bedue provochi la nullità.

5) Sorge, perô, qui una diffieoltà ehe poteva essere risolta con lo stesso responso e non lo è stata. Se, cioè, anche il decreto di rinvio deve essere congruam ente m otivato, n e segue ehe i giudici di m erito dovrebbero essere diversi dai giudici di rinvio. La m otivazione del rinvio, infatti, se vo rrà essere sincera, dovrà dire la ragione précisa del rinvio e questa ragione consistera o in una insufficiente istru t- to ria o in una istru tto ria com pléta m a non idonea a giustificare una pronunzia afferm ativa. In am bedue i casi i giudici di rinvio, p e r il solo rinvio, hanno finito p e r giudicare in sostnza anche il m erito e quindi non dovrebbero essere ab ilitati a giudicare la causa di nuo- vo col rito ordinario. La loro preoccupazione è evidente e basta scorrere questi decreti di rinvio p er oonstatare con qu anta euxa eer- cano di non apparire sospetti, m antenendosi il più possibile sulla superficie délia questione. Il fa tto che in Rota il decreto di rinvio veniva m otivato di solito in modo generico eastratto (a differenza del decreto di ratifica) m ostra l’im barazzo dei giudici chiam ati a rin - viare poi nientem eno ehe a... se stessi e, p er questo, co stretti a non dire no n chiarezza e interezza il loro esatto pensiero.

Noi pensiam o ehe il M.P. Causas M atrim oniales in questo, come in

a ltri punti, è im perfetto. Questo è um ano e non deve proprio sean- dalizzare nessuno. Ma in definitiva, pronunziato il decreto di rin ­ vio, la nuova legge processuale nè im pone nè v ieta ehe siano gli stessi giudici a giudicare nel m erito.

Ben dunque poteva il responso in esame, come p otrà un fu turo auspicabile iresponso, in te g ra re la legge, ed elim inare gli inconve- n ie n ti accennati, col p rescriv ere tassativam ente la sostituzione del collegio giudicante.

6) Piuttosto, ed è l ’ultim o problem a ehe intendiam o proporre e risolvere — occorre indag are sulla n a tu ra di questa recentissim a interp retazio ne autentico-liegislativa, se d o è debba riten e rsi

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dichia-84 Mons. B. Filipiak 14] rativ a, e quindi retro attiv a , oppure costitutiva, a quindi non re tro at- tiv a e bisognosa di prom ulgazione (can. 17, & 2 coll. can. 9).

Francam ente, a noi sem bra ehe il responso sia dichiarativo, per­ ché, in fondo, d o ttrin a e giurisprudenza erano, si, in contrasta, ma senza il m inim o dubbio, neppuire riflesso, sulla certezza delle rispet- tiv e tesi contrapposte. Non si tra tta , percio, di in terp retazio ne di legge dubbia, m a di una legge da tu tti rite n u ta certa.

Né d’a ltra p arte, a favore del valore oostitutivo si puô invocare lima p retesa estemsione a restrizione della norm a in terp re tata: esten- sione o restrizione esclusa dal contesta del responso.

Che se, nonostante queste osservazioni, si volesse insistere sulla n a tu ra costitutiva, cred erei doveroso av v e rtire di non form alizzarsi troppo su ll’e n tra ta in vigore del responso attra v erso le solite acroba- zie giuridiche.

In fa tti applicare subito il responso non nuoce a nessuno e non viola alcum p recetta giuridico, non applicajrlo, invece, nuoce indub- biam ente a m olti (quanti sono p riv a ti della preziosa luce della motivazione).

A pplicare subito il responso significa m ettersi im m ediatam ente in regola con inderogabili pirincipi d el d iritto processuale camonico, non applicarlo subito significa continuare a disatten derli per u n notevole interv allo di tempo.

A pplicare subito il responso significa riconoscere l’im portanza della decisione di seconda istanza, non applicarlo subito significa continuare provvisoriam ente a most-rare di non av er coscienza di tale im portanza.

Infine, applicare subito il responso significa m ettere in grado la p a rte g rav ata di fa r valere la sua p re te sa presso il T ribunale supe- riore, non applicarlo subito significa im plioitam ente con trastarla n e ll’esercizio del suo diritto.

E ’ p er tu tti questi rilievi, suggeriti dal responso medesimo, ehe questo, sep p u re lo si ritenesse di n a tu ra costitutiva, „ex n a tu ra rei ilMco ligat” (can. 9), ovvero è en tra to im m editam ente in vigore.

R everendi Sacerdoti, Signore, Signori!

Siamo lieti di avervi potuto p re sen tare il nuovo responso in te rp re ­ ta tiv e del M.P. Causas M atrim oniales in tem a di motivazione.

Siam o lieti anche di riconoscere ehe il responso è stato preceduto dalla p revalente giurisprudenza Rotale, alm eno p er q uan to concerne la ratifioa 3.

3 Si legge nella relazione sull’attività del Tribunale della S.R. Rota nell’anno 1972: „Unamine e costante, inoltre, ehe il décréta di ratifica o di rinvio deve essere sostanzialmente, seppure sobriam ente motivato, perché cosi esige la legge, impongono i principi generali, reclam a la gravita della m ateria e perché, altrim enti, il ruolo di controllo giurisdi- zionale del Tribunale superiore si ridurrebbe ad un livello quasi

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nota-Vi affidiam o, pertanto, il cam pito di approfondire l’esam e oritico di esso ai fini d i u na m aggiore intelligenza, le tte ra e spirito, della legge canonica.

rile: e la motivazione deve essere non form ale, desunta da tu tti gli atti e non dalla sola sentenza appellata e tanto meno dalle sole osservazioni del difensore del vincolo ed eventuali controdeduzioni di p arte (179/71; 230/71; 234/71; 245/71; 5/72; 22/72; 24/72; ecc. per i pro w ed im en ti di ratifica e 5/72; 9/72; 13/72 14/72; ecc. per i pro w ed im en ti di rinvio).

La motivazione è stata riten u ta cosi essenziale ehe, se talvolta è stato appena sfiorato il dubbio sulla validité di ratifiche im m otivate o scar- sam ente m otivate (26/72), altxe volte ratifiche del genere sono state dichiarate garbatam ente ma ferm am ente nulle (39/72; 57/72). Bisogna perô riconoscere ehe, se il principio della motivazione sostanziale è stato di stretta osservanza per i p ro w ed im en ti di ratifica, non sempre altret- tan to è accaduto per i p ro w ed im en ti di rinvio nei quali molto spesso la motivazione è stata m eram ente form ale (4/72; 6/72; 7/72; 21/72; 28/72; 29/72; 36/72; 97/72 ecc.) e d ô forse per non destare impressione di animo preoc- cupato sul m erito”. (A ttività della Santa Sede 1972 pag. 672).

Si legge nella relazione sull’attiv ità del Tribunale della S.R. Rota nell’anno 1973: ,,Le ratifiche sono state tu tte sostanzialm ente motivate attingendo gli elem enti di motivazione non solo dalla sentenza e dalle osservazioni del difensore del vincolo, ma anche dagli atti. Che anzi, talvolta, non si sono lim itate a ripercorrere il processo logico cristalliz- zato nella senteza, ma lo hanno arricchito, corretto e integrato in diritto e in fatto (11/73 35/73; 70/73; 101/73; ecc) Molte volte si è deciso per il rinvio a giudizio ordinario, m a a differenza delle ratifiche qui, nella maggior parte dei casi, la motivazione è stata puram ente form ale gene- rica e astratta fino al punto lim ite di non menzionare neppure il capo di nullità in questione (68/72; 71/72; 2/73; 32/73; 69/72; 85/72; 7/73; 68/73). Non sono m ancati tu ttav ia decreti am piam ente m otivati (77/72; 78/72; 79/72; 13/73; ecc.), ehe hanno d o è ritenuto di dover riservare parità di trattam ento all’una e all’a ltra alternativa del dilemma giudiziario... Riguardo alla seconda questione (la motivazione) è stato affem ato ehe sia nei decreti di ratifica sia in quelli di rinvio sia in qualsivoglia decreto em anato dai giudici la motivazione potrà essere opportuna o anche richiedersi, non mai perô sub sanctione nullitatis ipsius decreti e do in forza del can. 1840 & 3 ehe prevede la motivazione ma non la nullità per difetto di motivazione e del can. 1894, 2° ehe prevede nullità sana- bile della sentenza dstituita di motivazion e non anche del decreto (91/72 su ricorso, 59/73 su ricorso avverso rinvio).

Non risu lta ehe questa argomentazione sia stata criticam ente vagliata in altre decision! per es. sotto il profilo che non esiste nei codex una m arcata sostanziale distinzione tra decreto decisorio e sentenza, o sotto 1’ altro profilo ehe, salvo eccezioni esplicite (can. 1605), qualsiasi pronun- zia giurisdizionale di cognizione difetta parzialm ente della sua essenza qualora, sfornita di motivazione, si riduca a mero atto di volonté e d’im perio (can. 1680 & 1). Quello ehe risulta è che questa tesi non è stata generalm ente condivisa, ehe anzi non sono m ancati decreti di ratifica, non motivati, dichiarati garbatam ente nulli (22/73 su ricorso; 15/73 su ricorso). A ltrove il decreto di ratifica è stato défini to quale un équivalente di sentenza e come tale da m otivare sub sanctione n u llita­ tis sanabilis a norm a del can. 1894, anche se poi la querela di nullità è stata ritenuta improponibile in forza del can. 1895 (72/73 su ricorso)”.

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